Art. 6.
(Programmi di e-Government).

      1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero gli interventi in campo ICT connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di Servizio Territoriali (CST), anche attraverso la fruizione del sistema wi-max.
      2. Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai

 

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sensi del comma 2, lettera g), dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata.